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Posted on: 03/08/10 07:32 | Author: HelpDesk CTWEB SERVICE
Nuovi obblighi per le imprese con siti Web
Posted on: 26/10/09 08:59 | Author: HelpDesk CTWEB SERVICE
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Posted on: 18/06/07 10:59 | Author: HelpDesk
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Posted on: 30/05/07 10:20 | Author: Help Desk


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Inserito il: 26/10/09 08:59 | Autore: HelpDesk CTWEB SERVICE
Nuovi obblighi per le imprese con siti Web
La nuova legge n.88 del 7.7.2009 recepisce la nuova disciplina comunitaria con nuovi obblighi per le aziende che dispongono di sito web.

L’art. 42 Legge n. 88/2009, infatti, modificando l’art. 2250 del Codice Civile, introduce nuovi obblighi di comunicazione via Web per le imprese; le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che dispongono “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico”
devono fornire – attraverso tale mezzo – le seguenti informazioni:

a) la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione;
b) il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;
c) l’eventuale stato di liquidazione della società;
d) se, in caso di SpA o di Srl, la società ha un socio unico.

È necessario quindi provvedere ad aggiornare i siti internet e le firme delle e-mail delle società di capitali onde evitare l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 c.c. (da € 206 a € 2.065).
Dal momento che la Legge n. 88/2009 è già in vigore, le società che non vi abbiano provveduto dovranno senza indugio aggiornare i propri siti Web con le informazioni innanzi indicate.

Ma l’aggiornamento del sito Internet aziendale non appare sufficiente ad adempiere al dettato normativo; infatti, l’espressione “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” ricomprende sicuramente i siti Web, ma anche tutti gli altri luoghi virtuali di comunicazione, ivi compresi i profili delle società sui social networks.

Attenzione a non sottovalutare questo semplice adempimento: la sua omessa esecuzione, ai sensi dell’art. 2630 Codice Civile, espone la società ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2065 Euro.

Invitiamo i Sigg. Clienti che ci hanno affidato la realizzazione del sito internet a mettersi in contatto con noi per le dovute modifiche.
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